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**<u>Il nuovo Regolamento Didattico d'Ateneo prevede l'eliminazione dell'articolo sugli studenti lavoratori, con rimando a un nuovo regolamento separato che deve essere ancora discusso. Fino ad allora rimane in vigore l'Art. 27 del vecchio Regolamento Didattico</u>**
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La figura dello *studente lavoratore* è riconosciuta dal Regolamento didattico di Ateneo, all'Art. 27 (posto in fondo al presente articolo).
* La persona che richiede di essere riconosciuta come studente lavoratore <u>deve avere un contratto regolare</u>, della tipologia indicata nell'Art. 27 del Regolamento didattico. Se ti trovi in una situazione di rallentamento della carriera non dovuta a ragioni lavorative potrebbe essere utile valutare la figura dello *studente a tempo parziale*: [clicca qui](https://www.ifrax.it/faq-inginf/?page=article&id=104)!
* Le richieste di riconoscimento vanno inviate in due periodi: *1 febbraio - 31 marzo* e *1 settembre - 31 ottobre*.
* Lo studente lavoratore ha diritto ad usufruire degli appelli straordinari, ai sensi dell'Art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo. Per maggiori informazioni sugli appelli straordinari [clicca qui](https://www.ifrax.it/faq-inginf/?page=article&id=61)!
* Lo studente lavoratore ha diritto a ricevimenti compatibili con il proprio lavoro (flessibilità in orari e modalità di ricevimento).
Si invita a consultare la seguente pagina sul sito della Scuola di Ingegneria: [https://www.ing.unipi.it/it/studenti/studenti-lavoratori-2](https://www.ing.unipi.it/it/studenti/studenti-lavoratori-2)
**<u>Articolo 27 del Regolamento didattico di Ateneo - Studente lavoratore</u>**
> *1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.*
> *2. Per studente lavoratore si intende chi svolga:*
> *- un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;*
> *- un'attività di co.co.co o co.co.pro;*
> *- un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;*
> *- un'attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;*
> *- il servizio civile.*
> *3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma 4.*
> *La dichiarazione deve contenere inoltre:*
> *- l'indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;*
> *- l'indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;*
> *- l'indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;*
> *- i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;*
> *Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d'ufficio in presenza dei requisiti richiesti.*
> *4. La documentazione deve essere presentata presso l'unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:*
> *- 1° febbraio - 31 marzo;*
> *- 1° settembre - 31 ottobre.*
> *5. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.*
> *6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.*